Per gli ospiti residenti nel Comune, ai sensi dell’art. 4 comma 6 della legge 328/2000, l’Amministrazione Comunale può garantire un intervento economico ad integrazione della retta
dovuta in funzione dell’importo della retta e della situazione economica dell’utente, del suo nucleo familiare e dei tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del c.c. (qualora ne ricorrano le condizioni e circostanze) a condizione che:
- la necessità di ricovero sia stata accertata dall’ufficio servizi sociali;
- la situazione economica familiare dell’interessato e dei tenuti agli alimenti non consenta l’assunzione autonoma della retta.
Per la definizione della capacità di partecipazione dell’utente al costo retta e quindi la quantificazione dell’entità del contributo comunale, verrà definito un progetto individualizzato
integrato tra Famiglia e Comune che dovrà comprendere i bisogni della persona non soddisfatti dalla struttura e la valutazione della situazione economica dell’utente ai sensi di quanto previsto dal DPCM N.159/2013 (art.1 comma1 lett. f punto 2).
Sono in ogni caso esclusi dall’integrazione comunale:
- titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili;
- non si procede nel senso anzidetto, in relazione alla casa di abitazione, allorché la stessa sia occupata dal coniuge;
- i titolari di valori mobiliari superiori a euro 4.000,00, fino alla concorrenza del valore.