Il Decreto Legge del 18 dicembre, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 2 dicembre 2020 n. 158, individua per tutto il territorio nazionale specifiche limitazioni mirate ad evitare assembramenti durante le festività natalizie, in vigore dal 24 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021.
Le misure sono modulate diversamente su giorni festivi e prefestivi – per i quali sono previste le misure della ‘zona rossa’ – e per i giorni feriali, per i quali le limitazioni valide saranno quelle della ‘zona arancione’.
Nello specifico, nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone arancioni”.
Invece, nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre 2020 e 1-2-3-5-6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone rosse”.
Rimane valido dal 21 dicembre al 6 gennaio, quanto già previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, ovvero il divieto di spostamento in entrata e in uscita verso altre regioni o province autonome.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.
Info: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure
DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
(GU n.313 del 18-12-2020)
Vigente al: 19-12-2020