Covid-19: DPCM 3 dicembre 2020: le misure anti-Covid fino al 15 gennaio 2021

Le disposizioni del DPCM si applicano dal 4 dicembre 2020 in sostituzione a quelle del DPCM del 3 novembre 2020, e sono efficaci, salvo modifiche, fino al 15 gennaio 2021.

Data di pubblicazione:
04 Dicembre 2020
Covid-19: DPCM 3 dicembre 2020: le misure anti-Covid fino al 15 gennaio 2021
Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, ricalca l'impianto del DPCM 3 novembre 2020 confermando le regioni divise per colore. Nel periodo 21 dicembre - 6 gennaio le restrizioni valgono per tutti, come stabilito dal DL 158/2020

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM del 3 dicembre 2020, poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 3 dicembre, che varrà fino al 15 gennaio 2021. Il provvedimento segue il decreto-legge 158/2020.

Si segnala che:

  • si è deciso di garantire al 75% della popolazione studentesca l’attività didattica in presenza a partire dal 7 gennaio 2021
  • resterà in vigore il coprifuoco dalle ore 22 alle 5 di mattina che si estenderà fino alle 7 la mattina del 1° gennaio 2021;
  • fino al 6 gennaio 2021 i negozi potranno restare aperti fino alle 21;
  • sono confermate la regola del distanziamento, l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso e il divieto di assembramento, oltre a tutte le misure differenziate per “colore”.

La tabella esemplificativa di raccordo tra DPCM 3 dicembre 2020 e DL 158/2020

Spostamenti vietati
  • dal 21 dicembre al 6 gennaio vietati gli spostamenti tra regioni, anche per raggiungere le seconde case;
  • il 25, 26 dicembre e il 1° gennaio vietati gli spostamenti tra comuni;
  • divieto di spostarsi in tutta Italia dalle ore 22 alle ore 5;
  • il 31 dicembre divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 7.
Spostamenti consentiti
  • per motivi di lavoro, necessità o salute (anche nelle ore notturne);
  • per rientrare nel comune in cui si ha la residenza;
  • per rientrare nelle casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità.
Rientri dall'estero Gli italiani che si troveranno all’estero per turismo tra il 21 dicembre i il 6 gennaio, al rientro dovranno osservare una quarantena di 15 giorni.
La quarantena è prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo.
Impianti sciistici Gli impianti sciistici restano chiusi fino al 6 gennaio 2021.
Scuola Dal 7 gennaio 2021 ricomincia la didattica in presenza nelle scuole superiori. In ogni scuola, nella prima fase, rientrerà almeno il 75% degli studenti.
Bar e ristoranti (aree gialle)
  • bar, ristoranti, pizzerie etc. aperti con consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18 tutti i giorni;
  • ogni tavolo può ospitare al massimo 4 persone , se non sono tutte conviventi;
  • dopo le ore 18 è vietato consumare cibi e bevande nei locali o per strada.
Bar e ristoranti (aree arancioni e rosse)
  • bar, ristoranti etc. restano aperti dalle ore 5 alle ore 22 solo per l’asporto;
  • la consegna a domicilio è sempre consentita.
Negozi e centri commerciali
  • in tutta Italia, dal 4 dicembre al 6 gennaio, i negozi restano aperti sino alle ore 21;
  • dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi , nei centri commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi, edicole e vivai.

Riepiloghiamo, per comodità, le principali misure delle tre aree, ricordando che le restrizioni di Natale (DL 158/2020) - dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 - valgono per tutte le aree.

Area gialla

  • coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 05:00;
  • autocertificazione: possibile uscire di casa dopo le 22 solo per ragioni di lavoro, necessità e salute;
  • chiusura dei musei e delle mostre;
  • didattica a distanza al 100% per le scuole superiori; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);
  • nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
  • chiusura di bar e ristoranti alle 18:00; consentite consegna a domicilio ed asporto;
  • sospensione dello svolgimento delle prove pre-selettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni«a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
  • chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie.

Area arancione

  • vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);
  • consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;
  • vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;
  • sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering;
  • consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

Area rossa

  • vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza).
  • chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari;
  • chiusa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto
  • sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
  • consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della propria abitazione;
  • consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
  • attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.

Allegati:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».  (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020).

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 07 Dicembre 2022