π΄ *DECRETO N. 33/2020 "RIAPERTURA" - FASE 2*
(G.U. nr.125 del 16 maggio 2020)
π΄*IN VIGORE DAL 18 MAGGIO 2020 FINO AL 31 LUGLIO 2020 SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE*
β
cessano di avere effetto tutte le limitazioni di circolazione all'interno della *REGIONE*.
*All'interno della regione non occorrerà più avere una ragione specifica per spostarsi e non servirà più l'autodichiarazione.*
β
*fino al 2 giugno* sono vietati gli spostamenti (con mezzi pubblici e PRIVATI) in una regione diversa da quella in cui ci si trova;
β
le uniche motivazioni di spostamento in una *regione diversa* sono:
β COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE
β ASSOLUTA URGENZA
β MOTIVI DI SALUTE
β
in ogni caso, è *sempre consentito* il rientro presso il proprio:
β DOMICILIO
β ABITAZIONE
β RESIDENZA
β
fino al 2 giugno sono *vietati gli spostamenti da e per l'estero* sia con mezzo pubblico che privato
β
gli unici *spostamenti da e per l'estero consentiti* sono per:
β COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE
β ASSOLUTA URGENZA
β MOTIVI DI SALUTE
β RIENTRO DOMICILIO - ABITAZIONE - RESIDENZA
β
dal 3 giugno 2020, gli spostamenti *da e per l'estero* potranno essere limitati con ulteriori provvedimenti in relazione a specifici stati o territori tenendo conto del rischio epidemiologico
β
gli spostamenti tra:
β STATO DEL VATICANO
β REPUBBLICA DI SAN MARINO
e le regioni ad essi confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
_(si intendono spostamenti all'interno della stessa regione)_
β
divieto assoluto di mobilità per le persone sottoposte a *quarantena*
β
divieto assoluto di *assembramenti* in:
β LUOGHI PUBBLICI
β LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
β
sempre garantendo il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza di 1 metro potranno riprendere (in luogo pubblico o aperto al pubblico):
β MANIFESTAZIONI
β EVENTI O SPETTACOLI
β CONVEGNI
β CONGRESSI
β FUNZIONI RELIGIOSE
β
*fino al 31 luglio* restano sospese le seguenti attività che dovranno continuare in modalità "da remoto":
β ATTIVITÀ DIDATTICHE
β ATTIVITÀ SCOLASTICHE
β UNIVERSITÀ
β ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
β CORSI PROFESSIONALI
β MASTER
β CORSI PROFESSIONALI SANITARI
β UNIVERSITÀ PER ANZIANI
β CORSI ORGANIZZATI DA ENTI PUBBLICI
π΄*ATTIVITÀ COMMERCIALI*
β
per quanto riguarda gli *ESERCIZI COMMERCIALI* non rileva più la tipologia di attività, ma il *RISPETTO DI PROTOCOLLI* o *LINEE GUIDA* adottati dalle singole regioni o, in mancanza, a livello nazionale.
βΆοΈ quindi potranno riaprire tutte le attività commerciali! MA ATTENZIONE AL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA FORNITE DALLE REGIONI CHE SI DIFFERENZIERANNO PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ.
βΆοΈ il principio cardine rimarrà sempre quello del *divieto di assembramento e distanza di sicurezza!*
βΆοΈ le regioni monitoreranno con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica.
Per questo motivo sarà sempre possibile introdurre misure ampliative o restrittive alle attività commerciali.
π΄ *SANZIONI*
β
denuncia penale all'Autorità Giudiziaria _(tranne nei casi previsti dall'art. 650 cp.)_
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in tutti gli altri casi _(compresi quelli di cui all'art. 650 cp.)_ sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta di € 400.
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se commessa con l'utilizzo di un veicolo pagamento in misura ridotto di € 533,33
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entrambe le infrazioni possono essere ridotte del 30% se pagate entro 30 gg. _(fino al 31 luglio)_
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nel caso di illeciti commessi da esercenti attività commerciali, oltre la sanzione, è prevista la sospensione dell'attività da 5 a 30 gg.
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i proventi delle sanzioni:
βΆοΈ andranno allo stato se violazioni ai decreti
βΆοΈ andranno alle regioni se violazioni di ordinanze regionali
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coloro che sono sottoposti a regime di quarantena e violano le limitazioni imposte, verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 260 del regio decreto 1265/34