Nel Caso di decesso in primo luogo è necessario provvedere alla denuncia di morte, da effettuarsi entro e non oltre le 24 ore dal decesso, una procedura che varia a seconda del luogo di decesso.
DECESSO IN ABITAZIONE PRIVATA NEL COMUNE DI RUDIANO | DECESSO IN R.S.A. NEL COMUNE DI RUDIANO |
Avvisare il medico curante che dovrà compilare la scheda ISTAT. La stessa dovrà essere presentata all’Ufficiale di Stato Civile per la redazione dell’atto di morte da sottoscrivere. |
Il direttore sanitario rilascerà l’avviso di morte e la scheda ISTAT che dovrà essere consegnata all’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso per la redazione dell’atto di morte. Lo stesso direttore sanitario rilascerà certificato di accertamento di decesso, che nel caso di cremazione dovrà contenere anche la certificazione che non vi è sospetto che la morte sia dovuta a reato. |
Avvisare, nel contempo, il Distretto sociosanitario competente, che provvederà ad inviare il medico necroscopo o altro medico incaricato dall’A.T.S., il quale dovrà accertare il decesso nel lasso di tempo compreso tra 15 ore e le 30 ore dalla morte rilasciando apposito certificato. Tale certificato, nel caso di cremazione, dovrà contenere anche la certificazione che non vi è sospetto che la morte sia dovuta a reato. |
1. DENUNCIA DI MORTE
La denuncia di morte, con conseguente redazione dell’atto di morte, può essere fatta dai congiunti, da una persona convivente con il defunto, da un delegato, dall’incaricato dell’agenzia di pompe funebri, da altra persona informata del decesso.
2. GESTIONE DEL FUNERALE
Dopo aver presentato la denuncia di morte, è possibile fissare la data, l’ora del funerale e del trasporto nel cimitero comunale o dal Comune ad altro Comune, scegliere la forma di sepoltura della persona deceduta: a tali incombenze può provvedere direttamente un parente o un’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività funebre.
3. SEPPELLIMENTO/TUMULAZIONE SALMA
Il seppellimento/tumulazione del cadavere può avvenire trascorse 24/48 ore dal decesso, salva diversa disposizione dell’autorità sanitaria.
4. DISPOSIZIONI DI LEGGE PER LA CREMAZIONE
L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, in base alla normativa nazionale (Legge 130 del 30.03.2001) e regionale (Legge Regionale Lombardia n. 22 del 18.11.2003 - Regolamento Regionale Lombardia n. 6 del 09.11.2004 – D.G.R. Lombardia n. 7/20278 del 21.01.2005).
La competenza allo svolgimento della procedura è in capo al Comune di decesso. Nel caso di cremazione a seguito di esumazione/estumulazione la competenza è dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è sepolto/tumulato il defunto.
La richiesta di dar corso alla cremazione è ammissibile (art. 12 Regolamento Regione Lombardia n. 6 del 09.11.2004) se la volontà è manifestata nei seguenti modi:
- testamento olografo (da pubblicare), segreto o pubblico;
- iscrizione ad associazioni riconosciute (ad esempio la SO.CREM.) che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, certificata dal legale rappresentante;
- in mancanza della volontà del defunto, intervengono i familiari a mezzo di una dichiarazione espressa e sottoscritta (processo verbale) davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, oppure del Comune di residenza del defunto o del dichiarante, da parte dei familiari indicati dalla legge ossia:
a) dal coniuge (in via prioritaria, anche separato, fino a quando non vi è annotazione di divorzio) o dall’unito civilmente;
solo in mancanza del coniuge:
b) dal parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all’Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza.
NOTA:
L’esistenza di un coniuge o di un unito civilmente esclude la possibilità di ricorrere ai parenti nel grado più prossimo, come ad esempio i figli, i genitori, i fratelli.
5. TRASPORTO DELLA SALMA
L’Autorizzazione alla cremazione è autorizzato dall’Ufficio di Stato Civile, mentre l’autorizzazione al trasporto del cadavere è di competenza del Responsabile del Servizio. La cremazione è un servizio a pagamento, a carico dei richiedenti.
6. AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA
I familiari aventi titolo possono chiedere l’affidamento dell’urna cineraria per la conservazione presso la propria abitazione.
Nella Regione Lombardia l’affidamento delle ceneri derivanti dalla cremazione, racchiuse in apposita urna cineraria di idoneo materiale, è concesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, in base alla normativa nazionale e regionale.
7. DISPERSIONE DELLE CENERI
L’articolo 13 del regolamento regionale prevede che la dispersione delle ceneri è autorizzata, solo su espressa volontà del defunto, nelle forme previste dalla legge, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.
Non può quindi essere accolta la richiesta di dispersione ceneri eventualmente presentata dai familiari, ai quali viene soltanto consentita la scelta del luogo qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni in merito.
La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 13 del regolamento regionale.
8. TRASPORTO DI CADAVERI E CENERI
Ogni trasporto di cadavere e ceneri va autorizzato dal Comune di decesso oppure nel caso di esumazione/estumulazione dal Comune ove si trovava sepolto/tumulato il defunto.