Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT (Biotestamento) – Banca Dati Nazionale D.A.T.
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge sul biotestamento “ legge n.219 del 22 dicembre 2017 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”.
Tale legge nel rispetto degli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute ma soprattutto alla dignità ed alla autodeterminazione della persona secondo il principio che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato della persona interessata.
La legge stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
COME ESPRIMERE LE DAT
Le DAT (disposizioni anticipate di trattamento) devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo.
- L'Ufficio di stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti e nemmeno da incaricati;
- L'ufficiale di stato civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendo limitare il suo operato al controllo dell'identità ed alla residenza del disponente/consegnante;
- Le DAT possono contenere l'indicazione di una persona di fiducia, “fiduciario” maggiorenne e capace di intendere e volere, che rappresenti il disponente in modo conforme alle volontà espresse, nelle relazioni con medici o strutture sanitarie. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario può avvenire sottoscrivendo le DAT o con atto successivo;
- All'atto della consegna l'Ufficiale di Stato Civile fornirà al disponente formale ricevuta di deposito;
- Le DAT vengono registrate e conservate dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza e possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento.
La Legge di bilancio del 2018 (legge 27.12.2017, n. 205) ai commi 418 e 419 dell’art. 1 ha previsto e finanziato l’istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari , nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Il Decreto del Ministero della Salute del 10.12.2019, n. 168, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle D.A.T. nella banca dati nazionale.
Si precisa che il registro non è pubblico.
A seguito di espresso consenso del disponente copia della DAT potrà essere inviata alla Banca Dati Nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della Salute.
La Banca dati DAT ha la funzione di:
- Raccogliere copie delle disposizioni anticipate di trattamento, ove il dichiarante vi abbia acconsentito;
- Garantire il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca;
- Assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazione di incapacità di autoderminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente nominato e che abbia accettato la nomina.
La banca dati registra anche copia della nomina dell’eventuale fiduciario (che deve prestare il proprio consenso al trattamento dati) e dell’accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.
DOVE DEPOSITARE LE DAT
Le DAT vanno consegnate personalmente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rudiano, esclusivamente su appuntamento.
Recapito telefonico 030 7060728
All'appuntamento fissato il disponente dovrà presentarsi con:
- D.A.T. con firma autografa del Disponente;
- Documento d'identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità.
- Istanza per registrazione della D.A.T. debitamente compilata (mod. 1) da sottoscrivere al momento della consegna;
- Nomina del fiduciario, se non contenuta nella DAT (mod. 2)
- Accettazione del fiduciario.